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Legge 22/04/1941 n. 633Art. 148 Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore. Art. 149 Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607; b) le vendite giudiziarie; c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti; d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata ; e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi. Art. 150 I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori. Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia. Art. 151 La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini del- l'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alla lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo. Art. 152 Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate: 2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000 3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000 4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000 5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000 6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000 7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000 8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000 9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000 10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000. Art. 153 Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine stabilito dal regolamento. Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. Art. 154 Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legal- mente presiede alla vendita, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento. L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso. Art. 155 I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. CAPO III Difese e sanzioni giudiziarie. SEZIONE I Difese e sanzioni civili. 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica. Art. 156 Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. Art. 157 Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di u- n'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato. Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza. Art. 158 Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno. Art. 159 La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale. Art. 160 La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può esse- re autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata. Art. 161 Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contribu- to di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. Art. 162 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme dei codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia. Art. 163 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione del- lo stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni. 4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00. Art. 164 Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile. Art. 165 L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi. Art. 166 Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente. |
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